(art. 73f LInFi)
1 In deroga alla LInFi e alla presente ordinanza, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:
- a.
- in deroga all’articolo 8 capoverso 2 secondo periodo LInFi e all’articolo 8 capoverso 2 secondo periodo della presente ordinanza, è sufficiente che la maggioranza dei membri degli organi per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo non appartenga all’organo per la direzione;
- b.
- se la fornitura di un servizio accessorio non soggetto ad autorizzazione o approvazione secondo la legislazione sui mercati finanziari aumenta i rischi di un sistema di negoziazione TRD, la FINMA può esigere che tale sistema adotti esclusivamente misure organizzative (art. 10 cpv. 3 LInFi). Se il sistema di negoziazione TRD gestisce anche un sistema organizzato di negoziazione (art. 43 LInFi), la FINMA può esigere anche fondi propri supplementari e sufficiente liquidità;
- c
- i requisiti relativi alla continuità operativa possono essere soddisfatti anche attraverso l’assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell’autorizzazione al verificarsi di incidenti (art. 13 cpv. 1 LInFi). La strategia e l’analisi di impatto sull’attività di cui all’articolo 14 della presente ordinanza possono prevedere l’attribuzione della gestione del sistema di negoziazione TRD a un terzo;
- d.
- i compiti di autodisciplina attribuiti al sistema di negoziazione TRD possono essere svolti anche da un organo non indipendente (art. 27 cpv. 2 LInFi);
- e.
- non occorre istituire un’autorità indipendente di ricorso (art. 37 LInFi);
- f.
- non occorre istituire un organo di audit interno (art. 8 cpv. 1 lett. c della presente ordinanza).
2 Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano inoltre, in deroga alla LInFi, le seguenti agevolazioni:
- a.
- i requisiti relativi ai fondi propri non sono applicabili (art. 66 LInFi);
- b.
- i requisiti relativi alla liquidità non sono applicabili (art. 67 LInFi).