Art. 75 Differimento della disdetta di contratti
(art. 92 LInFi) 1 Possono essere differiti in particolare:
2 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all’articolo 30a LBCR. |