|
Art. 12 Estinzione della fideiussione
1 La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente con la responsabilità della persona soggetta all’imposta. 2 Dopo un anno, il fideiussore può disdire la fideiussione presso l’autorità fiscale. In tal caso, dopo 60 giorni dal recapito della disdetta, egli non risponde più delle conseguenze degli atti commessi dalla persona soggetta all’imposta. 3 L’autorità fiscale può annullare la fideiussione ed esigere un’altra prestazione di garanzia, in particolare se il fideiussore lascia il suo domicilio in Svizzera. |