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Art. 17 Pubblicazione
1 L’autorità fiscale pubblica i risultati della statistica. 2 Essa riassume determinate cifre della statistica se la loro pubblicazione particolareggiata dovesse pregiudicare considerevolmente gli interessi dell’economia privata. 3 Essa può elaborare e pubblicare statistiche speciali e rilevamenti speciali. 4 Per le statistiche speciali e i rilevamenti speciali sono riscossi emolumenti secondo l’appendice all’ordinanza del 4 aprile 200713 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini14.15 13 RS 631.035 14 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134479). |