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Art. 23 Obbligo di rilevamento e onere della prova 29
1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all’aliquota inferiore deve registrare le entrate, le uscite, l’uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario. 1bis Se l’uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità-merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l’aliquota più elevata.30 2 Una volta all’anno devono essere determinate le scorte e la contabilità merci deve essere aperta con i dati relativi alle scorte accertate. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084). |