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Art. 75 Rinuncia all’autorizzazione
1 Se il depositario autorizzato rinuncia all’autorizzazione, lo deve comunicare per scritto all’autorità fiscale con tre mesi di anticipo. Lo stesso vale anche per il depositario che rinuncia all’autorizzazione per una parte del deposito. 2 La rinuncia diventa effettiva alla fine del mese. 3 Durante un periodo di attesa di un anno il depositario che rinuncia all’autorizzazione non può beneficiare di un’altra autorizzazione per lo stesso luogo. Il periodo di attesa decorre a contare dal giorno in cui la rinuncia è diventata effettiva. |