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Art. 21 Pagamento dell’indennità
(art. 19 LIPG) 1Una volta ricevuto il formulario, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l’importo dovuto o lo compensa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS1. 2L’articolo 19 capoverso 2 LPGA può essere applicato anche nel caso in cui il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del lavoratore salariato o il datore di lavoro sia domiciliato all’estero. 3Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere pagate in contanti. 4Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario. |