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Art. 22 Indennità per persone all’estero
(art. 18 e 19 LIPG) 1L’indennità per persone che abitano all’estero è fissata in franchi svizzeri. 2Il pagamento dell’indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. |