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Art. 25 Estinzione del diritto all’indennità di maternità 19
(art. 16d LIPG) Il diritto all’indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). |