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Art. 34a Attestati 51
(art. 17–19 LIPG) 1 Per le madri e i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego. 2 Per le madri e i padri che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego. 3 Il datore di lavoro presso il quale il padre è impiegato durante il congedo di paternità o la cassa di disoccupazione del padre attesta la fruizione dei giorni di congedo. 51 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). |