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Art. 25
3. Istanza; autorizzazione1 1L’istanza deve essere presentata per iscritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni; essa deve menzionare:
2L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiarisce la fattispecie e prende la sua decisione; essa può subordinare l’accoglimento dell’istanza ad oneri e condizioni. La decisione quanto a prestazioni non ancora maturate è presa con riserva del controllo successivo del diritto al rimborso spettante al beneficiario alla scadenza della prestazione. 3L’autorizzazione non dispensa la società dall’obbligo di assicurarsi, prima di fare la notifica, che il beneficiario aveva ancora in Svizzera il domicilio o la dimora durevole alla scadenza della prestazione. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). |