Ordinanza del DEFR
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Art. 2 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo
I prodotti naturali che, su richiesta ai sensi dell’articolo 9 OIPSDA, sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza nonché la durata dell’esclusione sono riportati nell’allegato 2. |