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Art. 25 Persone qualificate incaricate della gestione
(art. 20 LIsFi) 1 Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre:
2 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti. 3 I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento. 4 Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d’esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o sia deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all’impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l’articolo 14 LIsFi. |