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Art. 35 Procedura in caso di superamento dei valori soglia
(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1 Il gestore che supera un valore soglia di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. 2 Esso deve presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l’articolo 24 capoverso 1 LIsFi entro 90 giorni, se entro tale termine non apporta al proprio modello aziendale modifiche tali da rendere improbabile un ulteriore superamento dei valori soglia. 3 Se gli adeguamenti al modello aziendale ai sensi del capoverso 2 sono effettuati durante una procedura di autorizzazione in corso, quest’ultima diventa priva di oggetto. |