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Art. 53 Indipendenza
(art. 33 cpv. 3 LIsFi) 1 È ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria. 2 Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria. 3 La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol22. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all’articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti. 4 Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol. 22 RS 951.31 |