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Art. 74 Obbligo di registrazione
(art. 50 LIsFi) 1 La società di intermediazione mobiliare registra tutti i mandati ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da essa effettuate. 2 L’obbligo di registrazione si applica anche ai mandati e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD33. 3 Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti. 4 La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate. 33 Nuova espr. giusta il n. I 7 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |