Ordinanza
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Art. 5 Contributi per il perfezionamento professionale o l’aggiornamento degli specialisti
1 Sono ammessi come contributi per il perfezionamento professionale o l’aggiornamento degli specialisti secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer i contributi che soddisfano i presupposti di cui all’articolo 4 lettere a–f. 2 L’organizzazione deve decidere indipendentemente in merito alla modalità e al tipo di perfezionamento professionale o aggiornamento nonché agli specialisti partecipanti. |