Ordinanza
|
Art. 33 Emissione e distribuzione
1 Per lʼemissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l’USAV. A tale scopo l’USAV può fare ricorso a terzi. 2 Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere fornito unicamente a veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. 3 Le tasse per l’emissione e la distribuzione del passaporto per animali da compagnia sono rette dall’ordinanza del 23 novembre 200520 sugli emolumenti per le pubblicazioni. Esse sono addossate ai veterinari. 20 [RU 2005 5433. RU 2014 4329art. 8].Vedi ora l’O del 19 nov. 2014 (RS 172.041.11). |