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Art. 12 Coordinamento tra UFT e Cantoni
1 L’UFT e i Cantoni effettuano congiuntamente la procedura di ordinazione. Coordinano le loro attività. 2 Per ogni linea i committenti si accordano su un Cantone che assumerà la gestione della procedura di ordinazione. Se i Cantoni non riescono ad accordarsi, decide l’UFT. 3 I Cantoni gestiscono in particolare la determinazione dell’offerta, l’esame delle offerte inoltrate e le trattative con le imprese di trasporto, nonché la determinazione e l’esame della qualità delle prestazioni. 4 L’UFT sostiene i Cantoni nell’esame delle offerte inoltrate, in particolare mediante un confronto degli indicatori. Nel rispetto dell’anonimato delle imprese l’UFT provvede agli scambi di informazioni tra i Cantoni, se queste informazioni sono rilevanti per l’esame dell’offerta. 5 Ai fini dell’ordinazione l’UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento generale dei trasporti pubblici. |