|
Art. 14 Obiettivi finanziari
1 Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:
2 L’UFT assegna i mezzi finanziari ai Cantoni garantendo almeno le prestazioni federali precedentemente accordate. Al riguardo, può tenere conto anche del fabbisogno effettivo. Se dopo la ripartizione tra i Cantoni sono ancora disponibili mezzi finanziari, l’UFT li impiega per offerte di trasporto in grado di aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4165). |