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Art. 15 Remunerazione del capitale proprio
1 La Confederazione e i Cantoni possono accordare congiuntamente alle imprese di trasporto la remunerazione del capitale proprio al fine di aumentare la quota di capitale proprio rispetto al capitale totale. La Confederazione e i Cantoni possono vincolare la remunerazione del capitale proprio a determinati obblighi. 2 Al più tardi dodici mesi prima dell’inizio del periodo d’orario, l’UFT comunica alle imprese cui è stata accordata la remunerazione del capitale proprio il tasso d’interesse applicabile alle loro offerte. Il tasso d’interesse applicabile all’offerta inoltrata è il tasso a pronti per dieci anni delle obbligazioni della Confederazione Svizzera al momento della comunicazione. |