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Art. 16 Invito a presentare un’offerta
1 Dopo aver consultato l’UFT, i Cantoni informano le imprese di trasporto, al più tardi dodici mesi prima dell’inizio di un periodo d’orario, in merito ai mezzi finanziari a disposizione per il traffico regionale viaggiatori, invitandole a presentare un’offerta. Nel contempo i Cantoni comunicano alle imprese come deve essere modificata l’offerta. Per le imprese di trasporto attive sul piano intercantonale i Cantoni coordinano le loro prescrizioni. 2 Nell’invito a presentare un’offerta i committenti possono menzionare l’intenzione di concludere o di prorogare una convenzione in materia di aggiudicazione o una convenzione sugli obiettivi. In questo caso le imprese di trasporto elaborano le offerte sulla base di dette convenzioni.12 3 Se i committenti intendono modificare un’offerta di trasporto in modo tale che un’impresa di trasporto sia obbligata a rielaborare sostanzialmente il piano d’esercizio, devono informarne l’impresa al più tardi tre anni prima dell’introduzione della nuova offerta di trasporto. 4 Se le imprese di trasporto invitate a presentare un’offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese. Le imprese di trasporto che hanno concluso una convenzione in materia di aggiudicazione sono tenute ad inoltrare un’offerta per le linee interessate.13 5 Prima dell’inoltro dell’offerta i committenti possono richiedere alle imprese di trasporto un’offerta indicativa. Le offerte indicative servono a pianificare l’offerta e non sono vincolanti. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1701). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1701). |