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Art. 2 Beneficiari delle indennità 7
1 Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28–31c LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV, di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LTV o di un trattato internazionale. 2 Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 31 LTV possono essere versati anche alle imprese che su base contrattuale adempiono compiti indispensabili per le attività di cui al capoverso 1. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4165). |