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Art. 26 Sistema di bonus-malus
1 La convenzione sugli obiettivi può prevedere un sistema di bonus-malus. 2 I sistemi di bonus-malus non devono mettere in pericolo l’esistenza delle imprese di trasporto. 3 L’impresa di trasporto contabilizza i bonus come ricavo straordinario e i malus come onere straordinario. 4 L’impresa di trasporto può decidere liberamente in merito all’impiego del bonus. |