Ordinanza sulla tenuta e la conservazione dei libri di commerciodel 24 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2013) |
Art. 6 Disponibilità
1I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati in modo che la persona autorizzata possa consultarli e verificarli entro un termine adeguato, fino alla fine del periodo di conservazione.1 2 Il personale, gli apparecchi e i mezzi ausiliari sono messi a disposizione se necessario per la consultazione e la verifica. 3Nel quadro del diritto di consultazione è resa possibile alla persona autorizzata che lo chieda la lettura dei libri di commercio anche senza mezzi ausiliari. 1 Nuovo testo giusta l'all. all'O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709). |