Ordinanza
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Art. 9a Disposizione transitoria 14
In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica vale il tasso d’interesse massimo precedente. 14 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 273). |