Ordinanza del DEFR
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Art. 10 Indicazioni relative agli elementi nutritivi secondari e ad altri componenti determinanti per il valore
1 Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposizioni diverse alle singole voci dell’allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi:
2 Per tutti gli ammendanti del suolo contenenti calcio e magnesio devono essere dichiarati il valore neutralizzante e il tenore di calcio, nonché il tenore di ossido di magnesio se questo è superiore al 3 per cento. Possono essere altresì indicati i tenori corrispondenti di magnesio, ossido di calcio e carbonati.10 3 …11 4 La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica, per i concimi aziendali il tipo, l’origine (specie animale) e il trattamento, per la torba il grado di decomposizione e la quota approssimativa di sostanza organica. 5 Per i tipi di concime menzionati nell’allegato 1 devono essere fornite le indicazioni prescritte nella colonna 7. 6 Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC). Per i funghi è ammessa la dichiarazione del tenore in spore.12 7 Le denominazioni generiche come «contiene enzimi» o «contiene microelementi» non sono ammesse. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267). 11 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435). BGE
132 II 449 () from 20. November 2006
Regeste: Art. 3 Abs. 1 VG; Art. 27 GSchG; Art. 29 USG; Art. 2 aDüV; Art. 6 Abs. 2bis aDüBV; Ziff. 21 lit. a und Ziff. 25 Abs. 1 lit. f des Anhangs 4.5 zur Stoffverordnung; Verantwortlichkeit des Bundes für die im Kampf gegen den Rinderwahnsinn (BSE) getroffenen Massnahmen; Bewilligungspflicht für die Zulassung von tiermehlhaltigen Düngern. Gesetzliche Regelung der Zulassung von Düngemitteln vor und nach dem 1. Januar 2001 (E. 2). Rechtliche Voraussetzungen für eine Verantwortlichkeit des Bundes (E. 3). Gesetzliche Grundlage für die Einführung einer Bewilligungspflicht für Dünger, die nicht zur landwirtschaftlichen Verwendung bestimmt sind (E. 4). Verhältnismässigkeit der eingeführten Bewilligungspflicht (E. 5) und Anpassung der bestehenden Zulassungen an die neue Sach- und Rechtslage (E. 6). Keine pflichtwidrige Informationstätigkeit des Bundesamts für Landwirtschaft (E. 7). |