Ordinanza
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Art. 54
1 I ponteggi di ritenuta devono essere installati in modo tale che le persone, gli oggetti o i materiali non possano cadere più in basso di 3 m. 2 La sporgenza orizzontale minima del ponteggio di ritenuta è in funzione dell’altezza di caduta possibile:
3 Dal lato del vuoto deve essere installata una protezione laterale contro le cadute secondo l’articolo 15. |