Ordinanza
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Art. 8 Soccorso delle vittime d’infortuni
1 Deve essere garantita la possibilità di soccorrere le vittime di infortuni. 2 I numeri di telefono d’emergenza dei servizi di soccorso più vicini, come medico, ospedale, ambulanza, polizia, pompieri ed elicottero, devono essere comunicati in forma appropriata ai lavoratori. |
