Ordinanza
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Art. 108 Vicinanze e parallelismi
1 La distanza diretta tra i conduttori ed i sostegni delle linee elettriche dai sostegni e dalla sagoma limite delle funivie (funi, cabine ed i carichi ad esse appesi), deve ammontare almeno a 1,5 m più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale. 2 La distanza diretta non deve risultare diminuita nel caso di avvicinamenti:
3 La distanza diretta, pari a 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, ma non inferiore a 1,5 m, non deve trovarsi diminuita in seguito ad abbassamento o a escursione verso l’alto dei conduttori della linea aerea o delle funi o dei fili della funivia. |