Ordinanza
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Art. 112 Costruzioni protettive sopra le funivie
1 Se le esigenze di cui all’articolo 111 non possono essere soddisfatte, l’organo di controllo decide:
2 Se l’organo di controllo prescrive una costruzione protettiva al disopra della funivia, questa deve estendersi lateralmente oltre i conduttori più esterni delle linee aeree in modo da poter trattenere sia i conduttori caduti, sia le funi o i fili oscillanti verticalmente. 3 Tra la costruzione protettiva ed i conduttori della linea aerea la distanza diretta, in presenza della freccia massima, non deve mai essere inferiore a 1,5 m più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, più 0,02 m per ogni metro di distanza tra il punto d’incrocio ed il sostegno più vicino della linea aerea. 4 Se la costruzione protettiva può essere scalata per lavori di manutenzione e di controllo da eseguire sulla funivia, la distanza secondo il capoverso 3 deve essere maggiorata di 1,5 m. |