Ordinanza
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Art. 118 Vicinanze e parallelismi
1 Nei casi di vicinanze e di parallelismi delle linee aeree con le strade nazionali, si devono prevedere distanze orizzontali sufficienti o disporre misure protettive contro l’induzione di potenziali longitudinali lungo gli impianti delle strade nazionali. 2 La distanza orizzontale tra la linea di corsia più esterna ed il conduttore o il cavo aereo più vicino non deve scendere al disotto di 1 m. 3 Se la vicinanza abbraccia una sola campata, essa è considerata un incrocio. |