Ordinanza
|
|
Art. 121 Linee in cavo
1 Nelle vicinanze, nei parallelismi e negli incroci con vie di comunicazione (strade, ponti, gallerie, ecc.), le linee in cavo non devono essere danneggiate dalle vibrazioni e dalle scosse. Esse devono possedere una sufficiente flessibilità in presenza di elementi costruttivi incernierati (ponti). 2 Le linee in cavo per impianti con importanti funzioni di protezione e di sicurezza devono essere costruite in modo da non poter subire danni meccanici o provocati da olio, benzina o da altri liquidi in fiamme o corrosivi in conseguenza di guasti o incidenti del traffico. |
