Ordinanza
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Art. 130 Distanze dagli impianti di cisterne interrati 42
1 La distanza orizzontale tra gli impianti di cisterne interrati e le linee aeree deve essere almeno di 10 metri. 2 La distanza orizzontale tra linee in cavo ad alta tensione e impianti di cisterne interrati deve essere almeno di 10 metri, più 0,5 metri per ogni kA di corrente di circuito a terra. 3 La distanza orizzontale tra linee in cavo a bassa tensione con uno strato isolante supplementare e impianti di cisterne interrati deve essere almeno di 0,5 metri (strato di terra). 4 Se la distanza diretta tra impianti di cisterne interrati e linee in cavo interrate è inferiore a 10 metri, il gestore della linea in cavo deve fare in modo che i gas ed i liquidi infiammabili che possono fuoriuscire non vengano convogliati all’interno degli edifici attraverso i canali ed i tubi dei cavi. 42 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348). |