Ordinanza
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Art. 132 Distanze maggiori per esigenze antincendio
1 L’organo di controllo può prescrivere distanze maggiori e particolari misure di protezione per evitare che le linee elettriche possano ostacolare, nel caso di incendio dell’impianto, le operazioni di spegnimento e di raffreddamento oppure mettere in pericolo il personale partecipante. 2 Se, malgrado il rispetto della distanza orizzontale prescritta, non si può escludere che una esplosione o un incendio nell’impianto di cisterne possa mettere in pericolo o danneggiare parzialmente l’impianto elettrico a corrente forte, bisogna concordare con gli organi competenti dei vigili del fuoco misure di protezione appropriate. 3 Le linee elettriche indispensabili nel caso di catastrofe negli impianti di cisterne devono essere particolarmente protette. |