Ordinanza
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Art. 135 Manutenzione e controlli
1 Gli esercenti devono mantenere le linee sempre in buono stato e sottoporle a controlli periodici. 2 In particolare, essi devono verificare periodicamente le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee aeree con altri impianti o strade, piazze e acque navigabili pubbliche. 3 Gli intervalli tra i controlli non devono superare 5 anni per le linee aeree a corrente debole ed a bassa tensione, e 2 anni per le linee aeree ad alta tensione. |