Ordinanza
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Art. 39 Luoghi con grande concorso di pubblico, impianti sportivi e campi di giuoco
1 I luoghi in cui si raccolgono temporaneamente molte persone (raduni, mercati, fiere, teatri, terreni di sport, camping, parchi pubblici di ricreazione e di distensione, ecc.) non devono trovarsi nella zona di rispetto delle linee aeree ad alta tensione. 2 Detti luoghi possono essere eccezionalmente attraversati da linee aeree. L’organo di controllo decide sull’ammissibilità di una tale soluzione, sulle distanze da rispettare e sulle misure di protezione. 3 Le acque (piscine, laghi, fiumi, ecc.) degli stabilimenti balneari pubblici non devono trovarsi nella zona di rispetto delle linee aeree. Per le piscine di piccole dimensioni, l’organo di controllo può autorizzare eccezioni fissando le eventuali misure protettive. 4 Per quanto concerne i terreni di calcio, la distanza dei conduttori e dei cavi aerei dal suolo, considerata la freccia assunta dai conduttori ad una temperatura di 40° C degli stessi, deve essere di almeno 15 m. Per i campi di giuoco di secondaria importanza, l’organo di controllo può eccezionalmente autorizzare distanze più piccole. 5 Per i campi di giuoco e gli impianti sportivi, la distanza verticale tra i conduttori od i cavi aerei e gli eventuali recinti, reti di protezione e simili, considerata la freccia assunta dai conduttori ad una temperatura di 40° C degli stessi, deve essere almeno pari a 2,50 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale. 6 Per tribune, sedi di circoli, vestiari e simili appartenenti ad impianti sportivi e di giuoco, valgono le disposizioni applicabili ai fabbricati. |