Ordinanza
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Art. 61 Fondazioni dei sostegni
1 Le fondazioni dei sostegni devono essere eseguite in modo che la stabilità dei sostegni in presenza delle sollecitazioni massime sia garantita e che non si producano inclinazioni inammissibili. 2 La sicurezza al rovesciamento deve essere almeno pari ad 1,5. 3 Nel calcolo delle fondazioni occorre tener presenti, oltre alle caratteristiche locali del terreno, anche le condizioni marginali quali la presenza di acque sotterranee, la frequenza delle piene, le scarpate ed altri influssi. 4 Le condizioni del terreno e le condizioni marginali devono essere verificate sul posto. 5 I sostegni portanti speciali o i sostegni di legno per linee a grande portata, destinati a restare per un periodo superiore a tre anni, necessitano di fondazioni o zoccoli speciali. |