Ordinanza
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Art. 79 Disposizione delle linee aeree
1 Nei casi di vicinanze, parallelismi ed incroci di linee aeree tra loro, i conduttori a tensione più elevata devono essere disposti al disopra dei conduttori a tensione più bassa. 2 Se, eccezionalmente, i conduttori a tensione più alta sono tesati, ad un parallelismo od incrocio, sopra ai conduttori a tensione più alta, i primi devono soddisfare le disposizioni in materia di sicurezza meccanica vigenti per i conduttori di tensione più elevata. I conduttori superiori devono essere tenuti da fissaggi rigidi. |
