Ordinanza
|
|
Art. 2 Lunghezze minime
1 I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:
2 I pesci sono misurati dall’estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall’estremità del rostro a quella della coda. 3 Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture. 4 I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2613). |
