Ordinanza
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Art. 2a Divieti di pesca 12
1 I pesci che nell’allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati. 2 I salmoni (Salmo salar) rimessi in acqua o rilevati durante l’attività di pesca vanno segnalati senza indugio all’Ufficio cantonale della pesca. 12 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951). |
