Ordinanza
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Art. 5b Protezione degli animali nell’esercizio della pesca 17
1 In deroga all’articolo 100 capoverso 2 OPAn18, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:
2 I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente.19 3 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5anelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca.20 4 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d’accumulazione i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a. Per i laghi e i bacini d’accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.21 17 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2000 (RU 2001 93). Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 4 dell’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20082985). 18 RS 455.1 19 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525). 20 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 473). |