Ordinanza
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Art. 9a
1 I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l’allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d’acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono. 2 Per quanto necessario, l’Ufficio federale coordina le misure. |