Ordinanza
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Art. 9 b Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche
1 I Cantoni pianificano le misure di cui all’articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell’articolo 83b LPAc. 2 Presentano all’Ufficio federale una pianificazione delle misure secondo la procedura descritta nell’allegato 4. 3 I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
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