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Art. 28 Aziende di trasformazione del latte
1 Alle aziende di trasformazione del latte e ai lavoratori in esse occupati per la presa in consegna e il trattamento del latte si applica l’articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 e per tutta la domenica, sempreché il lavoro notturno e il lavoro domenicale siano necessari per evitare il deperimento del latte. 2 Sono considerate aziende di trasformazione del latte le aziende che prendono in consegna il latte ai fini dell’immagazzinamento e della lavorazione. |