Ordinanza 5
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Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno
(art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL) 1 L’occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:
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