Ordinanza 5
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Art. 22a Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014 16
1 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014 della presente ordinanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite né approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata. 2 Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall’approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LFPr17. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un’azienda non dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata. 3 Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti:
16 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241). 17 RS 412.10 |
