Ordinanza
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Art. 27d Organi d’inchiesta
1 L’inchiesta amministrativa è affidata a persone:
2 L’inchiesta può essere affidata a persone estranee all’Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell’autorità che ordina l’inchiesta. 3 L’organo d’inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. 4 Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196889 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |