Ordinanza
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Art. 8c Rappresentanza dei sessi
1 La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi. 2 Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 30 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta. |