Ordinanza
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Art. 8o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali
1 I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l’attività svolta in seno alla commissione. 2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 1. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.53 3 La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l’autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia. 3bis Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa e se i membri sono in tal modo limitati nell’esercizio della loro attività professionale, l’autorità competente può:
4 L’autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all’anno al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni. Se un mandato stabilito nella legislazione speciale richiede un impegno ancora maggiore, l’autorità competente può autorizzare, secondo il caso, la concessione di più di 16 diarie. Le diarie accordate oltre alle 16 diarie supplementari devono essere indicate e motivate nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 8h capoverso 3.55 5 L’autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l’indomani. 6 Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente. 7 Gli importi non sono adattati al rincaro. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). 54 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 20123819). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4813). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20137427). |